La Legge 40 del 2004 (art.14) vieta la crioconservazione degli embrioni, se non in presenza di documentata causa di forza maggiore (relativa alla salute della donna) che impedisca il trasferimento in utero degli embrioni prodotti.
La Sentenza della Corte Costituzionale n. 151 del 2009, in deroga al principio generale del divieto di crioconservazione, consente la criopreservazione degli embrioni fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
Le principali indicazione alla crioconservazione degli embrioni sono quindi le seguenti:
- problematiche cliniche a carico della paziente che non permettono di effettuare l’embryo-transfer nel medesimo ciclo di stimolazione;
- produzione accidentale di embrioni sovrannumerari rispetto al numero effettivo di embrioni da trasferire;
- necessità di posporre il transfer, come nei casi di rischio di iperstimolazione ovarica (OHSS) oppure in caso di diagnosi pre-impianto (PGD-PGS).
Come per la crioconservazione degli ovociti, anche per criopreservare gli embrioni si utilizza la moderna metodica della vitrificazione.
Gli oneri della crioconservazione embrionaria sono a carico del Centro di PMA.